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Corso di Perfezionamento | 1500 ore | 60 CFU

Educatore Professionale Socio-Pedagogico

L’Università Telematica “Giustino Fortunato” – Facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione e Psicologia – in seno al Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19) bandisce, per l’Anno Accademico 2018/2019, il Corso intensivo di formazione per il conseguimento della Qualifica di “Educatore Professionale Socio-Pedagogico”III Edizione – ai sensi dell’articolo 1, comma 597, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (G.U. n. 302 del 29.12.2017).

Il Corso è promosso in convenzione con l’I.P.S.E.F. Srl di Benevento, Ente accreditato al MIUR per la “Formazione al Personale della Scuola”.

  • Durata di 1500 ore
  • 60 Crediti Formativi Universitari
  • Anno Accademico 2018/2019

Obiettivi Formativi

Il Corso intensivo di formazione intende fornire alle figure professionali interessate gli strumenti teorici e pratici per lavorare negli ambiti: educativo e formativo, scolastico, socio-assistenziale (limitatamente agli aspetti educativi), della genitorialità e della famiglia, culturale, giudiziario, ambientale, sportivo-motorio, dell’integrazione e della cooperazione internazionale.

Conformemente a quanto stabilito dalla Legge 205/2017, commi 594-601 è finalizzato a qualificare il personale in servizio nelle istituzioni socio-educative sprovvisto del titolo di laurea affinchè sia in grado di operare con adeguate conoscenze e competenze nei diversi servizi e contesti formali e non formali del sistema italiano di istruzione, educazione e formazione.

Destinatari

Il Corso intensivo di formazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 597, della Legge 205/2017, consente l’acquisizione della Qualifica di “Educatore Professionale Socio-Pedagogico” a coloro i quali, al 1 gennaio 2018, sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
  • svolgimento dell’attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro o con autocertificazione dell’interessato, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  • diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

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